Alla luce del nuovo regolamento europeo quali sono le procedure per immettere sul mercato di un nuovo prodotto cosmetico

Alla luce del nuovo regolamento europeo quali sono le procedure per immettere sul mercato di un nuovo prodotto cosmetico

Le aziende che intendono immettere sul mercato nuovi prodotti cosmetici devono preventivamente provvedere ad eseguire una notifica in formato elettronico su un apposito portale predisposto e gestito dalla Commissione Europea (il CPNP – Cosmetic Products Notification Portal). Questa notifica deve contenere:

  • Categoria del prodotto
  • Nome del prodotto
  • Nome e indirizzo della Persona Responsabile
  • Paese di origine (solo per importazione da Paesi extra-UE)
  • Stato Membro dove il prodotto è immesso sul mercato
  • Dettagli della persona fisica da contattare in caso di necessità
  • Eventuali Nanomateriali presenti
  • Eventuali Sostanze CMR (1A & 1B)
  • Formulazione del prodotto
  • Etichetta originale
  • Eventuale fotografia della confezione

Sulla base di questi dati, le autorità competenti possono fare una valutazione preliminare del prodotto, in particolare, verificando la composizione dichiarata dai produttori/responsabili dell’immissione in commercio/importatori. Possono anche richiedere ulteriori informazioni riguardanti la fabbricazione e la sicurezza dei prodotti notificati.

I controlli
Le norme stabiliscono che cosa si deve e non deve fare, ma sono poi i controlli eseguiti dalle autorità competenti a portare alla luce eventuali non conformità che possono portare a sanzioni civili e penali, a seconda della gravità. In Italia, le operazioni di sorveglianza sono compiute del Ministero della Salute e/o dalle autorità sanitarie locali e regionali e dai Carabineri dei NAS, che possono effettuare controlli sia nei siti produttivi sia sui prodotti finiti già in commercio. Secondo quanto previsto dalla legge, il responsabile dell’immissione sul mercato del cosmetico è responsabile anche della sua conformità. In caso di inadempienze, dunque, è lui a dover risponderne. I controlli possono riguardare sia prodotti nuovi sia prodotti già in circolazione. I controlli possono essere effettuati anche su segnalazioni del consumatore stesso.

Le norme di fabbricazione

L’articolo 8 del Regolamento stabilisce che, nella fabbricazione dei cosmetici, devono essere rispettate le pratiche di buona fabbricazione, precisamente riferendosi a quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana. Per la prima volta, dunque, i produttori hanno un punto di riferimento preciso. L’etichetta

All’articolo 19 viene stabilito che i cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l’imballaggio secondario (in genere l’astuccio) riportano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, alcune indicazioni obbligatorie, che devono essere scritte in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile. In particolare, inetichettai produttori devono riportare:

  • il nome  e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente;
  • il numero del lotto di fabbricazione;
  • il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;
  • la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
  • le precauzioni particolari per l’impiego;
  • l’elenco degli ingredienti del prodotto nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione.

Fonte: abc-cosmetici.it21

 

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