Le 5 novità del regolamento europeo sui cosmetici

Le 5 novità del regolamento europeo sui cosmetici

È entrato in vigore l’11 luglio 2013 il regolamento UE 1223/09  sui prodotti cosmetici che finalmente mette per iscritto alcune norme importanti, per chi lavora in questo ambito e  sostituisce tutte le normative nazionali, per l’Italia prende il posto della direttiva del 1976.

E’ un passo importante per i consumatori, che saranno ancora più protetti, e per le aziende. Ecco i cambiamenti fondamentali:

1) I claim in etichetta devono essere comprovati con degli studi.

Questo è forse il punto più importante: il  regolamento pone molta attenzione alla questione di cosa viene indicato sull’etichetta di un prodotto, per evitare che frasi che seguono logiche di marketing, finiscano per trarre in inganno il consumatore. Le aziende del settore stanno ancora aspettando le direttive ufficiali ma, in linea generale, ogni indicazione riportata sulla confezione o sul prodotto dovrà essere supportata da studi scientifici che ne attestino la veridicità. Non sarà più possibile quindi scrivere “idratante” o “risultati visibili in…” se non è vero o se non ci sono documenti che lo confermino.

2) Redazione obbligatoria del PIF (Product Information File) per ogni prodotto. È un dossier relativo al prodotto che ne analizza le caratteristiche e ne garantisce la sicurezza. Potrà essere redatto solo dal cosiddetto “valutatore della sicurezza”. Tale persona deve avere un titolo di studio adeguato, ad esempio una laurea magistrale, in scienze chimiche, chimica industriale, farmacia, biologia, ecc. come si legge nelle FAQ del Ministero della Salute in merito al Regolamento 1223/2009.

3) Notifica sul portale europeo unico (CPNP) D’ora in poi, anziché alle singole autorità nazionali (in Italia il Ministero della Salute e ASL locale), la notifica sarà unica, ovvero la documentazione sarà la stessa per tutti i paesi UE. Non sarà più possibile per le aziende commercializzare un prodotto in Francia, per esempio, e venderlo anche in Italia con diverse documentazioni o informazioni.

4) Identificazione della Persona Responsabile. In questo modo sarà subito identificabile chi ha la responsabilità del prodotto una volta sul mercato e il suo nominativo sarà riportato sul packaging del prodotto, con i recapiti, per poterla contattare in caso di necessità.

5) E’ vietata la sperimentazione animale

Sono vietate sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, o relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, a favore di metodi alternativi. Anche se da tempo alcune aziende hanno rifiutato la sperimentazione sugli animali in modo del tutto autonomo e seguendo un sano principio, ora il divieto di sperimentazione sugli animali diventa legge per tutti.

Font: salutegrazie.com

 

 / 

Accedi

Invia Messaggio

I miei Preferiti