Esattamente come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a una serie di valutazioni e controlli, nell’ ambito di una normativa specifica.
Produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici, infatti, sono oggi disciplinati da un Regolamento europeo, che ha sostituito a partire dall’ 11 luglio 2013 la legge italiana 713/86 nonché la Direttiva 76/768/CEE e suoi emendamenti. L’obiettivo principale della normativa è tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute del consumatore. Il Regolamento fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista, dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’ obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto. Essendo il Regolamento rivolto a tutti gli stati membri, esso prevede che alcune informazioni riportate in etichetta (es. funzione, avvertenze e modalità d’uso, ecc.) siano riportate nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato. Il recepimento in tutti gli Stati membri è automatico. A cambiare, infatti, è prima di tutto la modalità della legge stessa. In generale le direttive non vengono adottate al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ma devono essere recepite dai singoli Stati Membri entro una data prestabilita. Nel farlo, un Paese può anche apportare modifiche al testo, che però non devono ostacolare la libera circolazione delle merci. Il Regolamento, invece, ha applicazione immediata e vincolante per tutti gli Stati membri.
La definizione del prodotto cosmetico non cambia:
L’articolo 2 del Regolamento sui cosmetici fornisce alcune definizioni, tra cui una che stabilisce che cosa è un cosmetico:“Ai fini del presente regolamento si intende per prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei“.
La valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico
Il Regolamento, come le normative precedenti, prevede una serie di disposizioni specifiche sulla sicurezza, considerata uno dei temi principali di tutta la legge. Innanzitutto, è stato inserito un allegato sulla relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic Product Safety Report), che integrerà il “vecchio” dossier sul cosmetico. Nell’allegato sono descritte le caratteristiche e le informazioni che deve contenere la relazione. Lo scopo è raggiungere uno degli obiettivi della Commissione Europea: mantenere un elevato livello di protezione del consumatore fornendo una chiara indicazione su come deve essere dimostrata e documentata la sicurezza dei cosmetici. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 11, la Persona Responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico deve a tenere a disposizione delle autorità di controllo una serie di dati e informazioni relativi al cosmetico, la cosiddetta “documentazione informativa sul prodotto” che viene indicato con l’acronimo PIF (Product Information File).
- Il PIF è costituito da tutte le informazioni ed i dati sul prodotto a cui si riferisce, tra le altre comprende le seguenti informazioni: la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di fabbricazione, i dati sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito al suo utilizzo.
In questa direzione vanno anche altri articoli del Regolamento attraverso i quali, ad esempio, si specificano i requisiti del valutatore della sicurezza e si approfondiscono gli obblighi della persona responsabile e del distributore, con riferimento anche alla tracciabilità del cosmetico nella catena di fornitura.
Le informazioni sui nano materiali
Il Regolamento dedica un articolo (articolo 16) ainanomateriali, identificandoli anche attraverso una precisa definizione all’articolo 2 Nel Regolamento si definiscono le modalità per informare la Commissione europea sull’impiego di queste sostanze nei cosmetici ed i consumatori sulla presenza di queste sostanze nei prodotti, attraverso l’etichetta.
La lista dei divieti
Per quanto riguarda le sostanze “proibite”, il Regolamento non apporta alcuna novità: il “vecchio” allegato, con l’elenco delle sostanze non ammesse, non è stato modificato. I circa 1.400 ingredienti vietati, dunque, rimangono confermati. Il Regolamento possiede nove allegati, ed in particolare quelli dal II al VI costituiscono un sistema di liste positive (che elencano e descrivono le sostanze ammesse all’uso cosmetico) e negative (con le sostanze vietate), basati sull’inserimento delle sostanze negli allegati in seguito alla valutazione di specifici dossier di sicurezza da parte del Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore (SCCS).
Fonte: abc-cosmetici.it/